Regolamento

Art. 86

In vigore dal 23 apr 1969
L'istituto postelegrafonici provvede mensilmente al pagamento della pensione diretta od indiretta o di riversibilità a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 arosto 1967, n. 1417, mediante assegni di conto corrente postale da recapitarsi a domicilio dell'interessato, in modo che la riscossione possa avvenire alla stessa data fissata per la riscossione della pensione da parte degli impiegati civili dello Stato, collocati in quiescenza.
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Art. 86 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo