Regolamento

Art. 88

In vigore dal 23 apr 1969
Quando la pensione si estingue per morte, per matrimonio, o per altra causa gli interessati devono darne tempestiva notizia alla direzione provinciale delle poste, la quale ne dà comunicazione all'istituto postelegrafonici. La direzione provinciale delle poste chiede ogni sei mesi, alla competente direzione provinciale del tesoro; conferma che i pensionati dell'istituto residenti in quella provincia non sono titolari di stipendio o di pensione.
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Art. 88 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo