Regolamento

Art. 85

In vigore dal 23 apr 1969
Nel caso in cui la consegna del certificato di iscrizione e della copia della deliberazione della pensione all'iscritto avvenga tramite la direzione provinciale delle poste, questa deve darne comunicazione al sindaco del comune di residenza del pensionato per le occorrenti annotazioni anagrafiche. Il sindaco, sia che abbia provveduto direttamente alla consegna del libretto al pensionato, sia che la stessa sia stata effettuata dalla direzione provinciale delle poste, deve inviare alla competente direzione provinciale delle poste il certificato anagrafico dell'interessato ed effettuare tutti gli adempimenti previsti dal regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, dal regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, dalla legge 5 maggio 1952, n. 521, e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-85

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