Regolamento

Art. 89

In vigore dal 23 apr 1969
Per il pagamento dell'indennità una volta tanto, l'istituto postelegrafonici invia al dirigente dell'ufficio postale della sede di residenza del beneficiario la deliberazione concessiva in duplice copia, unitamente al titolo di pagamento riguardante l'indennità suddetta. Il dirigente dell'ufficio postale consegna all'interessato una copia della delibera ed il titolo di cui al precedente comma, previo ritiro di firma di ricevuta sull'altra copia della deliberazione che, convalidata con la propria firma ed il bollo a data dell'ufficio, va trasmessa direttamente all'istituto postelegrafonici. Al personale che cessa dal servizio con diritto all'indennità una volta tanto in luogo della pensione, si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-89

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Art. 89 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo