Regolamento
Art. 89
21 / 99In vigore dal 23 apr 1969
Per il pagamento dell'indennità una volta tanto, l'istituto postelegrafonici invia al dirigente dell'ufficio postale della sede di residenza del beneficiario la deliberazione concessiva in duplice copia, unitamente al titolo di pagamento riguardante l'indennità suddetta.
Il dirigente dell'ufficio postale consegna all'interessato una copia della delibera ed il titolo di cui al precedente comma, previo ritiro di firma di ricevuta sull'altra copia della deliberazione che, convalidata con la propria firma ed il bollo a data dell'ufficio, va trasmessa direttamente all'istituto postelegrafonici.
Al personale che cessa dal servizio con diritto all'indennità una volta tanto in luogo della pensione, si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-89