Regolamento

Art. 87

In vigore dal 23 apr 1969
In caso di cambiamento di residenza, i pensionati per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono inviare all'istituto postelegrafonici apposita domanda, corredata del certificato anagrafico attestante la nuova residenza. L'istituto postelegrafonici dà notizia del provvedimento adottato alla direzione provinciale delle poste della provincia di nuova residenza del pensionato per gli adempimenti previsti dal secondo comma del successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-87

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Art. 87 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo