Art. 87
Regolamento

Art. 87

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In vigore dal 23 apr 1969
In caso di cambiamento di residenza, i pensionati per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono inviare all'istituto postelegrafonici apposita domanda, corredata del certificato anagrafico attestante la nuova residenza. L'istituto postelegrafonici dà notizia del provvedimento adottato alla direzione provinciale delle poste della provincia di nuova residenza del pensionato per gli adempimenti previsti dal secondo comma del successivo .
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-87