Art. 40
RegolamentoSez. VI

Art. 40

66 / 99
In vigore dal 23 apr 1969
Al personale, assunto ai sensi degli articoli 126 e 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, competono la retribuzione, e gli assegni fissi, anche per i giorni festivi e di riposo settimanale, in ragione di 1/365 della retribuzione annua lorda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-40