Regolamento›Sez. VI
Art. 46
72 / 99In vigore dal 23 apr 1969
Per gli ufficiali il compenso non può superare nè lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, nè la quota spettante al dirigente dell'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-46