Art. 46
RegolamentoSez. VI

Art. 46

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In vigore dal 23 apr 1969
Per gli ufficiali il compenso non può superare nè lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, nè la quota spettante al dirigente dell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-46