Regolamento›Sez. VII
Art. 50
76 / 99In vigore dal 23 apr 1969
Il recapito può essere concesso ad alberghi, stabilimenti o luoghi di cura, ad enti pubblici e ad imprese private per uso esclusivo del concessionario, del personale da lui dipendente e dei suoi clienti.
Di fronte all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni responsabile della gestione del recapito è il concessionario.
Le persone addette al recapito non acquistano titolo a pretesa alcuna verso l'amministrazione per il servizio prestato per conto ed a spese del concessionario.
Il concessionario deve provvedere al locale, preventivamente riconosciuto dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni adatto alle necessità dei servizi, arredarlo decorosamente e fornirlo di idonea cassaforte; deve sostenere tutte le spese di esercizio del recapito; deve eseguire i servizi nei modi prescritti dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni emanate dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Il concessionario è ammesso a percepire l'aggio in vigore sulla vendita delle carte valori postali acquistate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-50