RegolamentoSez. IX

Art. 61

In vigore dal 23 apr 1969
Per ogni iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, sarà tenuta dall'istituto postelegrafonici una scheda personale dalla quale dovranno risultare la data d'iscrizione al detto fondo e i provvedimenti relativi ad aspettative, punizioni disciplinari, promozioni, ed, in genere, ad ogni atto concernente lo stato giuridico ed economico dell'iscritto che possa avere influenza ai fini della pensione. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'istituto, periodicamente, i provvedimenti previsti dal comma precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 61 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo