Regolamento›Sez. IX
Art. 61
87 / 99In vigore dal 23 apr 1969
Per ogni iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, sarà tenuta dall'istituto postelegrafonici una scheda personale dalla quale dovranno risultare la data d'iscrizione al detto fondo e i provvedimenti relativi ad aspettative, punizioni disciplinari, promozioni, ed, in genere, ad ogni atto concernente lo stato giuridico ed economico dell'iscritto che possa avere influenza ai fini della pensione.
L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'istituto, periodicamente, i provvedimenti previsti dal comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-61