Art. 73
Regolamento

Art. 73

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In vigore dal 23 apr 1969
Negli altri casi di cessazione dal servizio del personale iscritto al fondo per il trattamento di quiescenza, l'amministrazione trasmette copia del relativo provvedimento e copia dello stato di servizio dell'iscritto all'istituto postelegrafonici, il quale provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza all'iscritto o ai suoi superstiti. Ai fini della comunicazione della delibera concessiva o negativa del trattamento di quiescenza, nonché della consegna al titolare del certificato di iscrizione (libretto), si applica la procedura prevista dal precedente .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-73