RegolamentoSez. I

Art. 9

In vigore dal 23 apr 1969
Gli uffici locali di gruppo A possono essere suddivisi in sezioni per i servizi di movimento e telegrafici, a ciascuna delle quali è preposto un ufficiale con mansioni di sottocapo, che, oltre ad assicurare il regolare andamento del servizio affidato alla sua responsabilità, deve, continuare a svolgere le attribuzioni proprie della sua qualifica prendendo parte attiva e continua al lavoro della sezione. I provvedimenti sono autorizzati dalla direzione centrale per gli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale, previ accertamenti ispettivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-9

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Art. 9 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo