RegolamentoSez. I

Art. 7

In vigore dal 9 mag 1969
Il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni o, per sua delega il capo del competente reparto della direzione provinciale determina, in base ai criteri stabiliti nelle istruzioni che disciplinano i servizi postali, a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-7

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