Regolamento›Sez. I
Art. 3
In vigore dal 23 apr 1969
Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie nei gruppi previsti dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono i seguenti:
Uffici locali di gruppo A punti superiori a 35.000
Uffici locali di gruppo B da punti 16.701 a 35.000
Uffici locali di gruppo C da punti 7.151 a 16.700
Uffici locali di gruppo D da punti 2.181 a 7.150
Uffici locali di gruppo E da punti 851 a 2.180
Agenzie fino a punti 850
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-3