RegolamentoSez. I

Art. 6

In vigore dal 23 apr 1969
Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli , si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione, nonché il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-6

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