RegolamentoSez. II

Art. 12

In vigore dal 23 apr 1969
Al termine del periodo di prova, previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il direttore provinciale competente compila la relazione sull'esito del periodo di prova stesso, secondo le informazioni fornite dai dirigenti degli uffici ove l'impiegato ha prestato servizio.
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Art. 12 Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. — Testo vigente | Portale Normativo