Art. 9
RegolamentoSez. I

Art. 9

34 / 99
In vigore dal 23 apr 1969
Gli uffici locali di gruppo A possono essere suddivisi in sezioni per i servizi di movimento e telegrafici, a ciascuna delle quali è preposto un ufficiale con mansioni di sottocapo, che, oltre ad assicurare il regolare andamento del servizio affidato alla sua responsabilità, deve, continuare a svolgere le attribuzioni proprie della sua qualifica prendendo parte attiva e continua al lavoro della sezione. I provvedimenti sono autorizzati dalla direzione centrale per gli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale, previ accertamenti ispettivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-9