Art. 63
RegolamentoSez. IX

Art. 63

89 / 99
In vigore dal 23 apr 1969
Per la modificazione e per la revoca, d'ufficio o su domanda degli interessati, delle deliberazioni del presidente dell'istituto postelegrafonici relative al trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni degli del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703. I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente medesimo su conforme parere del consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1505#art-r-63