DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 73·27 gennaio 1962
Modificazioni ai regi decreti 6 luglio 1933, n. 1310 e 5 settembre 1938, n. 1997, sulla costituzione ed il funzionamento dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori.
Vigente dal 10 marzo 1962 22 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e
Art. 2Il direttore dell'Istituto coordina l'attività di tutti i reparti assicurandone la miglior
Art. 3Il posto di direttore dell'Istituto è conferito dal presidente degli Istituti fisioterapic
Art. 4I capi dei laboratori della ripartizione oncologica sperimentale sovraintendono alla ricer
Art. 5I primari, i capi laboratori, i fisici, gli aiuti e gli assistenti sono assunti in seguito
Art. 6I servizi prestati nell'ambito delle ripartizioni dell'Istituto sono valutati con coeffici
Art. 7I requisiti per essere ammessi al concorso di capo laboratorio o di primario, oltre quelli
Art. 8Le Commissioni giudicatrici di concorsi per capo laboratorio e primario sono nominate dal
Art. 9Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per aiuto sono nominate dal presidente degli Isti
Art. 10Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di assistente sono nominale dal presiden
Art. 11Il direttore, i capi dei laboratori e i primari restano in servizio fino al 70° anno di et
Art. 12Gli assistenti sono nominati per un quinquennio e possono essere riconfermati per quinquen
Art. 13Gli esami di concorso ai posti di capo dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatolo
Art. 14Gli esami di concorso ai posti di aiuto dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatol
Art. 15Ai concorsi per i posti di fisico stabiliti nelle tabelle organiche possono partecipare co