Art. 8

In vigore dal 25 mar 1962
Le Commissioni giudicatrici di concorsi per capo laboratorio e primario sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite: 1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o per sua delega dal direttore dell'Istituto "Regina Elena", con funzioni di presidente; 2) dal direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; 3) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti o affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelti su terne proposte dalla competenze sezione del Consiglio superiore di sanità; 4) da un capo di laboratorio o da un primario dell'Istituto "Regina Elena", a seconda del posto messo a concorso. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità designato dal Ministero stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-8

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