Art. 12

In vigore dal 25 mar 1962
Gli assistenti sono nominati per un quinquennio e possono essere riconfermati per quinquennio sino al 45° anno di età, previo giudizio favorevole del direttore dell'Istituto e del capo laboratorio o primario alle cui dipendenze hanno prestato la loro opera.
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Art. 12 Modificazioni ai regi decreti 6 luglio 1933, n. 1310 e 5 settembre 1938, n. 1997, sulla costituzione ed il funzionamento dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori. — Testo vigente | Portale Normativo