Art. 17

In vigore dal 25 mar 1962
All'Istituto "Regina Elena" nella ripartizione di oncologia sperimentale e nella ripartizione di oncologia clinica, possono essere addetti rispettivamente, ricercatori italiani e stranieri e medici interni entro i limiti di 10 unità per la ripartizione sperimentale e di 20 unità per la ripartizione clinica. I ricercatori ed i medici interni sono scelti fra i laureati in medicina, fisica, chimica, scienze biologiche ed altre branche della ricerca. Essi sono nominati, con deliberazione del presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri, su proposta del direttore dell'Istituto "Regina Elena" per la durata di un triennio e possono essere riconfermati con la stessa procedura per un altro triennio. Ai ricercatori e medici interni non compete alcun emolumento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-17

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