Art. 19

In vigore dal 25 mar 1962
Al personale della ripartizione sperimentale è corrisposta una indennità mensile di ricerca, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, una indennità di lavoro nocivo e rischioso. Quest'ultima, sempre che ne ricorrano le condizioni, è corrisposta anche al personale della ripartizione clinica. La misura di tali indennità viene stabilita con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per il tesoro.
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Art. 19 Modificazioni ai regi decreti 6 luglio 1933, n. 1310 e 5 settembre 1938, n. 1997, sulla costituzione ed il funzionamento dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori. — Testo vigente | Portale Normativo