Art. 19
In vigore dal 25 mar 1962
Al personale della ripartizione sperimentale è corrisposta una indennità mensile di ricerca, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, una indennità di lavoro nocivo e rischioso.
Quest'ultima, sempre che ne ricorrano le condizioni, è corrisposta anche al personale della ripartizione clinica.
La misura di tali indennità viene stabilita con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-19