Art. 20

In vigore dal 25 mar 1962
Mediante apposito regolamento, deliberato dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri ed approvato dal Ministro per la sanità di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabiliti, in conformità alle norme vigenti per il corrispondente personale statale ed a quelle contenute nel presente regolamento, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento di attività e di quiescenza di tutto il personale sanitario dell'Ente, comunque necessario per le esigenze dei servizi. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata, in vigore del presente regolamento il presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri provvederà all'inquadramento o del personale sanitario di ruolo attualmente in servizio nelle corrispondenti qualifiche previste dalle Tabelle organiche annesse al presente regolamento. È escluso il conferimento di posizioni gerarchiche più vantaggiose di quelle in atto rivestite dal personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-20

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