Art. 15

In vigore dal 25 mar 1962
Ai concorsi per i posti di fisico stabiliti nelle tabelle organiche possono partecipare coloro che siano in possesso di una laurea, in fisica o di una laurea equipollente, non abbiano oltrepassato il 40° anno di età ed abbiano prestato almeno due, anni di servizio presso un istituto scientifico. Le Commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite: 1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o, per sua delega, dal direttore dell'Istituto "Regina Elena", con funzioni di presidente; 2) da un professore universitario di: ruolo o fuori ruolo di fisica, designato dal Ministro per la pubblica istruzione; 3) da un capo laboratorio dell'Istituto "Regina Elena"; 4) da un primario radiologo dell'Istituto "Regina Elena"; 5) da un fisico appartenente ai ruoli dell'istituto superiore di sanità, di grado non inferiore ad aiuto, designato dal Ministero della sanità. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal Ministero stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-15

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