Art. 11

In vigore dal 25 mar 1962
Il direttore, i capi dei laboratori e i primari restano in servizio fino al 70° anno di età. Gli aiuti sono assunti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati per quinquennio sino al 55° anno di età a giudizio di una Commissione presieduta dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri e composta dal direttore dell'istituto, dal capo laboratorio o dal primario presso cui l'aiuto ha prestato la sua opera. I fisici restano in servizio fino al 70° anno di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-11

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