Art. 9

In vigore dal 25 mar 1962
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per aiuto sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite: 1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o per sua delega dal direttore dell'Istituto "Regina Elena" con funzioni di presidente; 2) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti o affini a quelle previste per singoli concorsi, scelti su terne proposte dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanità; 3) dal primario o dal capo laboratorio della divisione per cui è stato bandito il concorso; 4) da un medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità di qualifica, non inferiore ad ispettore generale, designato da detto Ministero. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità designato dal Ministero stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo