Art. 5

In vigore dal 25 mar 1962
I primari, i capi laboratori, i fisici, gli aiuti e gli assistenti sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami. Nei concorsi per primari, capi laboratorio e fisici è attribuita, per la valutazione dei titoli, metà del punteggio disponibile per il giudizio complessivo. Il punteggio dai riservare alla valutazione dei titoli nei concorsi per aiuto ed in quelli per assistente è, rispettivamente, di quarantacinque e di dieci centesimi del punteggio disponibile per il giudizio complessivo. Almeno i due quinti del punteggio disponibile per titoli sono riservati alla valutazione dei servizi prestati in Istituti oncologici. Sono estese ai detti concorsi, per quanto non previsto dal presente regolamento, le disposizioni riguardanti le prove di esame dei concorsi ai corrispondenti posti di sanitari ospedalieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-5

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