Art. 3

In vigore dal 25 mar 1962
Il posto di direttore dell'Istituto è conferito dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri in seguito a concorso per titoli. Possono partecipare al concorso, sempre che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito nel primo comma dell' del presente regolamento, i professori universitari ordinari, straordinari o incaricati ed i liberi docenti di materie che abbiano attinenza con le scienze oncologiche. La Commissione esaminatrice è nominata dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri ed è costituita: 1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o da un suo delegato, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, con funzioni di presidente; 2) dal direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; 3) da un membro del Consiglio superiore di sanità; 4) da quattro professori universitari di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno docente di patologia generale, uno di anatomia ed istologia patologica, uno di clinica o patologia speciale chirurgica e uno di radiologia medica. I membri di cui ai numeri 3) e 4), sono scelti su terne proposte dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanità. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministero stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-3

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