Art. 1

In vigore dal 25 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296; Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, che approva il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1997, che modifica le tabelle organiche del personale sanitario ed i programmi per gli esami di concorso ai posti degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma; Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai predetti regi decreti 6 luglio 1933, n. 1310, e 5 settembre 1938, n. 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le tabelle organiche del personale laureato addetto ai servizi sanitari dell'Istituto "Regina Elena", di cui al regio decreto 5 settembre 1938, n. 1997, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto vistate dal Ministro per la sanità e dal Ministro per il tesoro.
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Art. 1 Modificazioni ai regi decreti 6 luglio 1933, n. 1310 e 5 settembre 1938, n. 1997, sulla costituzione ed il funzionamento dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori. — Testo vigente | Portale Normativo