Art. 2
In vigore dal 25 mar 1962
Il direttore dell'Istituto coordina l'attività di tutti i reparti assicurandone la migliore organizzazione ed efficienza e propone all'Amministrazione i provvedimenti ritenuti necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.
È coadiuvato da in vice-direttore nominato dalla Amministrazione dell'Istituto su sua proposta e scelto fra primari chirurghi o radiologi. Nessun emolumento compete per tale incarico.
Il direttore può assumere l'incarico di capo di uno dei laboratori della ripartizione di oncologia sperimentale o di primario di una delle divisioni della ripartizione di oncologia clinica, sempre che tali posti non siano occupati da titolari; nessun emolumento compete per tale incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-2