Art. 7

In vigore dal 25 mar 1962
I requisiti per essere ammessi al concorso di capo laboratorio o di primario, oltre quelli per adire ai pubblici uffici sono i seguenti: a) non avere oltrepassato l'età di anni 50; b) avere almeno 30 anni di laurea ed 8 anni di servizio in qualità di professore universitario di ruolo o incaricato, di primario, aiuto od assistente ordinario, incaricato, straordinario, o volontario con responsabilità e continuità di servizio, nelle università o in ospedali di prima e seconda categoria. Per il concorso a primario e inoltre richiesto che almeno tre degli 8 anni di servizio siano stati prestati nella qualità, o con le funzioni, di primario ovvero di aiuto. I requisiti per essere annessi ai concorsi di aiuto e di assistente sono quelli previsti per gli ospedali di prima categoria dall'ordinamento del personale sanitario degli ospedali. Per la, partecipazione ai concorsi di capo e di aiuto nei laboratori scientifici sono richieste: a) la laurea in medicina e chirurgia ovvero una laurea in scienze attinenti al posto messo a concorso; b) l'abilitazione all'esercizio professionale, ove sia prevista dalle vigenti norme. Per la partecipazione ai concorsi di capo e di aiuto del laboratorio di epidemiologia e statistica sanitaria sono considerati equipollenti ai servizi prestati in ospedale i servizi prestati presso Uffici sanitari o di statistica sanitaria, comunali, provinciali, parastatali e statali o comunque dipendenti da Enti pubblici con qualifiche assimilabili a quelle di primario, aiuto o assistente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-7

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Art. 7 Modificazioni ai regi decreti 6 luglio 1933, n. 1310 e 5 settembre 1938, n. 1997, sulla costituzione ed il funzionamento dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori. — Testo vigente | Portale Normativo