Art. 10
In vigore dal 25 mar 1962
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di assistente sono nominale dal presidente degli Istituiti fisioterapici e sono sostitute:
1) dal direttore dell'istituto "Regina Elena", con funzioni di presidente;
2) da un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti od affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelto su terna proposta dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanità;
3) dal primario della divisione per cui è stato bandito il concorso;
4) da un primario di ospedale di prima categoria preposto ad una divisione ospedaliera attinente od attine a quella cui appartiene il posto messo a concorso;
5) da un medico appartenente al ruolo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a ispettore generale designato dal Ministero stesso.
Le funzioni di segretario sono esercitate da in funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal Ministero stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-10