Art. 6
In vigore dal 25 mar 1962
I servizi prestati nell'ambito delle ripartizioni dell'Istituto sono valutati con coefficiente di maggiorazione fino al massimo di 2 decimi dei punti disponibili per uguali servizi prestati presso altri Enti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-6