Art. 4
In vigore dal 25 mar 1962
I capi dei laboratori della ripartizione oncologica sperimentale sovraintendono alla ricerca scientifica promossa nei rispettivi laboratori ed hanno l'obbligo di collaborare tra loro per la produzione scientifica dell'Istituto e di provvedere agli esami e alle prestazioni richieste, secondo le specifiche competenze, dalle divisioni della ripartizione di oncologia clinica.
Gli aiuti addetti ai laboratori partecipano alla ricerca scientifica ed all'attività del laboratorio secondo le direttive del capo laboratorio.
I primari, gli aiuti e gli assistenti della ripartizione di oncologia clinica esercitano le funzioni previste per le corrispondenti qualifiche dall'ordinamento del personale sanitario degli ospedali.
I fisici dipendono direttamente dal direttore e sono assegnati ai singoli laboratori e divisioni per svolgere mansioni relative alla loro qualifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-4