Art. 18

In vigore dal 25 mar 1962
La retribuzione del direttore dell'Istituto è fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 670 degli impiegati statali, con progressione al coefficiente 900 dopo 5 anni di servizio. Il direttore che provenga dai ruoli di professori universitari conserva "ad personam" il trattamento economico e lo sviluppo di carriera previsto per il ruolo di provenienza. La retribuzione dei capi di laboratorio e dei primari è fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 402, con progressione ai coefficienti 500 e 670 rispettivamente dopo 5 e 15 anni di servizio. La retribuzione degli aiuti è fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 325, con progressione ai coefficienti 402, 450 e 500 rispettivamente dopo 5, 10 e 20 anni. L'assistente percepisce lo stipendio corrispondente al coefficiente 271. La retribuzione dei fisici è fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 325, con progressione ai coefficienti 402, 500 e 670 rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni di servizio. I capi di laboratorio, i primari e gli aiuti vincitori dei concorsi a posti nelle qualifiche superiori, conservano "ad personam" il trattamento economico più favorevole eventualmente acquisito nel loro precedente. Gli stipendi annui di cui ai precedenti commi assorbono l'indennità speciale di servizio e di laboratorio e qualsiasi altro assegno o indennità, prevista da precedenti disposizioni. Gli stipendi medesimi sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa qualifica. Al personale di cui ai precedenti commi, compete l'aggiunta di famiglia nella misura prevista dalle disposizioni di legge per il personale statale. Al personale stesso compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale di cui alle leggi 27 maggio 1959, n. 324 e 3 maggio 1960, n. 185, nei limiti e con le norme e le condizioni stabiliti dalle leggi stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo