Art. 22
In vigore dal 25 mar 1962
I sanitari che, alla, data, di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano comunque prestato un periodo di ininterrotto servizio di almeno quattro anni presso l'Istituto "Regina Elena" sono esentati dai limiti di età per la partecipazione ai concorsi che saranno banditi nei primi due anni di applicazione del regolamento stesso.
I sanitari che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano comunque prestato un periodo di ininterrotto servizio di almeno otto anni presso l'Istituto "Regina Elena" e svolgano mansioni di primario, capo servizio, dirigente o aiuto sono ammessi a partecipare ad un concorso speciale, ai corrispondenti posti, per titoli ed esame-colloquio, vertente sulle materie attinenti ai posti stessi.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi indicati nel precedente comma sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri e sono costituite:
1) da un consigliere di Stato con funzioni di presidente;
2) dai presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o, per sua delega, da un primario dell'Istituto "Regina Elena";
3) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;
4) da due componenti aventi qualifica di professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, o primario di ruolo di ospedale di prima categoria, o capo laboratorio di ruolo dell'Istituto superiore di sanità, di materie attinenti o affini a quelle previste per i singoli concorsi.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità designato dal Ministero stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 41. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-22