Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 25 mar 1962
Gli assistenti sono nominati per un quinquennio e possono essere riconfermati per quinquennio sino al 45° anno di età, previo giudizio favorevole del direttore dell'Istituto e del capo laboratorio o primario alle cui dipendenze hanno prestato la loro opera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;73#art-12