Accordo Protocollo n. 4›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 21 ago 2004
PROTOCOLLO N 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
- Requisiti di carattere generale
- Cumulo bilaterale nella Comunità
- Cumulo bilaterale in Croazia
- Prodotti interamente ottenuti
- Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
- Unità da prendere in considerazione
- Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Assortimenti
- Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
- Principio della territorialità
- Trasporto diretto
- Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
- Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
- Requisiti di carattere generale
- Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1
- Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR 1
- Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR 1
- Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
- Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
- Esportatore autorizzato
- Validità della prova dell'origine
- Presentazione della prova dell'origine
- Importazioni con spedizioni scaglionate
- Esonero dalla prova dell'origine
- Documenti giustificativi
- Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
- Discordanze ed errori formali
- Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- Assistenza reciproca
- Controllo delle prove dell'origine
- Composizione delle controversie
- Sanzioni
- Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
- Applicazione del protocollo
- Condizioni particolari
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
- Modifiche del protocollo
Definizioni
Ai fini del presente protocollo
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche,
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc, impiegato nella fabbricazione del prodotto, c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione,
d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti,
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana),
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Croazia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto,
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto nè verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Croazia,
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito alla lettera g) applicato mutatis mutandis,
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originati dell'altra Parte contraente o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Croazia,
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA",
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce,
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura,
m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali
Storico versioni
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