Accordo›Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 21 ago 2004
1 Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito
2 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci
3 Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002
4 Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione
5 La Comunità e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-15