Accordo
Art. 16
In vigore dal 21 ago 2004
1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994)
2 Le disposizioni degli non si applicano nè ai prodotti tessili nè ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli 3 Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-16