Accordo
Art. 17
In vigore dal 21 ago 2004
1 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo
2 Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-17