Accordo

Art. 17

In vigore dal 21 ago 2004
1 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 2 Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo