Accordo

Art. 20

In vigore dal 21 ago 2004
1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-20

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Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo