Art. 20
Accordo

Art. 20

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In vigore dal 21 ago 2004
1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-20