Accordo
Art. 24
In vigore dal 21 ago 2004
Definizione
1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Croazia
2 Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994)
3 La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici")
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-24