Accordo

Art. 29

In vigore dal 21 ago 2004
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1 gennaio 2006 la Comunità e la Croazia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo