Accordo

Art. 33

In vigore dal 21 ago 2004
Standstill 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, si aumentano quelli già applicati 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, nè sono rese più restrittive quelle esistenti 3 Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell', le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purchè rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f, V a, V b
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo