Accordo
Art. 31
In vigore dal 21 ago 2004
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l', qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-31